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Uniemens - Malattia
(Aggiornamento del 24/03/2019)
Messagio nr, 803/2019

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, è richiesta la compilazione del nuovo elemento inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”.

Detto elemento dovrà essere valorizzato dal datore di lavoro ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori:

- “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo);

- “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore;

- “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.

Nelle fattispecie di assenza per malattia di lavoratori per i quali l’elemento TipoRetrMal sia valorizzato con il codice 2,in quanto il datore di lavoro corrisponde il trattamento retributivo in misura piena in luogo dell’anticipazione dell’indennità economica di malattia a carico dell’INPS, l’Istituto non è tenuto a corrispondere alcun trattamento nei confronti del lavoratore.

L’Istituto effettuerà i controlli di coerenza tra il valore attribuito al nuovo elemento TipoRetrMal e la presenza di somme a credito per anticipazione dell’indennità economica di malattia, nell’ambito dell’elemento Malattia-MalACredito

Nello SMAP
Verrà compilato nel seguente modo:

0 - Per i lavoratori autonomi dello spettacolo
1 - Tutte le volte che è previsto l'intervento dell'Inps e il DL integra
2 - Tutte le volte che non è previsto l'intervento dell'Inps e il datore di lavoro eroga in tutto o in parte


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