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Uniemens - Gennaio 2015 - Giorno - lavoratori dello spettacolo
(Aggiornamento del 07/02/2015)
Giorno

L’elemento in esame è volto a valorizzare, per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, in sostituzione dell’elemento Settimana, gli elementi informativi che caratterizzano la singole giornate in cui il rapporto di lavoro si svolge, vale a dire se trattasi di giorno lavorato o meno, se sono intervenuti, nel corso del medesimo, eventi tutelati, il relativo tipo di copertura, etc..


TipoCoperturaGiorn

Analogamente a quanto previsto per l’elemento Settimana per le aziende DM, nell’ambito del sotto elemento TipoCoperturaGiorn, deve essere inserita, la tipologia di copertura del giorno:

- X: totalmente retribuito;
- 2: parzialmente retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;
- 1: totalmente non retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;
- 0: nessuna copertura. Ci si riferisce alle giornate di riposo fissate dai contratti collettivi o dalla legge ovvero ai casi in cui, ancorché sussista il rapporto di lavoro, non c’è né retribuzione, né contribuzione per effetto di assenze che non sono coperte figurativamente (es. aspettativa senza assegni, congedo non retribuito, rapporti di lavoro a tempo parziale che non contemplano prestazione in alcune giornate della settimana, etc.).

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che nella ricorrenza di dette condizioni è sempre necessaria la valorizzazione dell’elemento con il valore “0”.

In ordine alle modalità di valorizzazione dell’elemento in esame, vengono fissati i criteri di seguito esplicitati.

- Rapporti di lavoro subordinato caratterizzati dallo svolgimento della prestazione in via continuativa: in tal caso, l’azienda dovrà contrassegnare, per ciascun mese di riferimento, le giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione (“X”), le giornate interessate dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa (“1” o “2”) anche laddove detti eventi ricadano nei giorni festivi e, infine, le giornate di riposo ovvero quelle nelle quali, ancorché sussista il rapporto di lavoro, non c’è né retribuzione, né contribuzione per effetto di assenze che non sono coperte figurativamente, quali ad es. aspettativa senza assegni, congedo non retribuito, rapporti di lavoro a tempo parziale che non contemplano prestazione in alcune giornate della settimana, etc. (“0”);

- rapporti di lavoro subordinato di tipo intermittente (ex D.Lgs. n. 276/2003, art. 33 e segg.): in tali casi, considerate le particolari modalità in cui si estrinseca il rapporto, caratterizzato da prestazioni da svolgere in periodi predeterminati nel corso del mese o dell’anno ovvero da prestazioni discontinue e intermittenti, il datore di lavoro dovrà contrassegnare, nel periodo di riferimento, le giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione (“X”) e tutte le giornate, compresi i festivi, interessate dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa (“1”o “2”). Non saranno invece valorizzate le giornate nelle quali non sia previsto contrattualmente lo svolgimento della prestazione, né sia prevista la corresponsione dell’indennità di disponibilità, ancorché sussista rapporto di lavoro, fatte salve le giornate di riposo stabilite dai contratti collettivi o dalla legge che vanno invece valorizzate con lo zero (“0”);

- rapporti di lavoro autonomo: il datore di lavoro/committente dovrà, per ciascuna giornata caratterizzata da prestazione lavorativa ovvero da altri eventi tutelati, valorizzare il corrispondente tipo di copertura.
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