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Unimens 1.2.3 - Amministratori - Legale rappresentante
(Aggiornamento del 11/09/2011)
L’articolo 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183, già oggetto della circolare n. 71/2011, ha stabilito che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e a progetto configura nei confronti dei committenti il reato di illecito penale, come già avviene per i datori di lavoro subordinato.

I lavoratori interessati dalla norma sono tutti gli appartenenti alle categorie indicate all’art. 50, c. 1, lettera c-bis) del TUIR, quindi anche gli amministratori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Al fine di individuare gli amministratori che alla data di scadenza del versamento contributivo omesso avevano la responsabilità legale di tale adempimento e nei cui confronti si verifica la coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore, è stato istituito il "codice Tipo Rapporto" 1E - A mministratore e legale rappresentante in carica.

Diversamente, per gli altri amministratori che non rivestono la carica di legale rappresentante, dovrà continuare ad essere utilizzato il codice tipo rapporto 1A.

Il valore 1E è obbligatorio a partire dalle denunce di competenza luglio 2011 e deve essere utilizzato per dichiarare i dati relativi ad un amministratore che rivesta nello stesso momento la carica di legale rappresentante.

Il nuovo valore non può essere utilizzato per denunce precedenti anche se relative a periodi in cui la norma era già entrata in vigore (competenza novembre 2010).


Nello SMAP

Per gli amministratori interessati occorre sostituire sull'archivio dei rapporti di lavoro nel campo "Specificazione del rapporto" il codice 51A con il codice 51E
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