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Uniemens (individuale) - Modalità di invio
(Aggiornamento del 19/07/2009)
Le denunce dei lavoratori dipendenti e parasubordinati possono essere inviate con un unico flusso ovvero frazionate in flussi diversi.
Anche le denunce individuali relative ad una singola azienda e/o posizione contributiva possono essere frazionate in più invii.

L’elemento fondamentale rimane quindi la denuncia individuale sia per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori: l’aggregazione o la segmentazione di tali denunce possono essere effettuate liberamente, nel rispetto comunque della struttura logica del flusso.

Valgono i seguenti vincoli:
1) la sezione "DenunciaAziendale" dove sono indicati sia le contribuzioni ed i conguagli che non possono essere espressi a livello individuale sia i dati di quadratura mensile,deve essere comunicata, per ogni singola posizione contributiva, una sola volta nel mese, anche a fronte di invii frazionati in flussi diversi. Qualora tale sezione sia ripetuta nell’ambito dello stesso mese, la seconda comunicazione viene considerata sostitutiva della precedente.

2) Rimangono inalterate, rispetto ai preesistenti flussi EMENS, le modalità di correzione e rettifica ed in particolare:
a) qualora sia necessario rettificare una denuncia, sarà sufficiente produrre una nuova denuncia, identificata dai criteri di univocità sotto elencati, coincidente con la prima; ciò determinerà l’eliminazione e la sostituzione della denuncia corrispondente.
b) qualora risulti necessario rettificare una denuncia per uno dei valori presenti nei criteri di univocità o cancellare una denuncia erroneamente trasmessa, sarà necessario provvedere all’eliminazione della denuncia originale attraverso l’impostazione dell’elemento "Elimina=S (SI) " su una denuncia che riporti gli stessi dati identificativi della denuncia da eliminare. Sarà quindi possibile inviare la nuova denuncia completa in ogni sua parte e caratterizzata dai nuovi dati identificativi.

Quanto sopra vale qualora le correzioni e le rettifiche non siano relative ad informazioni con valenza contributiva (ex DM10). In caso contrario le variazioni saranno soggette ad apposita gestione al fine di non alterare la corrispondenza tra il dato retributivo e
contributivo.
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