Precedente  Sommario  Successiva
Uniemens (individuale) - Scadenza della trasmissione
(Aggiornamento del 19/07/2009)
Analogamente a quanto avveniva con i flussi EMENS, le denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti e parasubordinati UNIEMENS dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Qualora l’ultimo giorno sia festivo, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga, per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso.

Sanzioni

Fino ad oggi non vi sono state sanzioni per il ritardo nell'invio di EMENS; non è chiaro se con UNIEMENS le sanzioni previste per il ritardato invio del DM10 si trasferiscono in automatico anche su UNIEMENS.

La mancata o tardiva presentazione del mod. DM10/2 ed il tardivo pagamento dei contributi, comportano l’applicazione delle sanzioni civili stabilite dalle norme vigenti in materia (Circolare n. 110 del 23.5.2001).

Ricordiamo anche che la mancata presentazione del DM10 (anche se con somme a debito e a credito pari a zero) comporta l'automatica revoca del DURC, pertanto riteniamo che non presentando UNIEMENS o presentandolo in ritardo automaticamente l'azienda viene iscritta nell'elenco dei cattivi.
Precedente  Sommario  Successiva