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Prontuario contributi - Apprendistato per la qualifica professionale - Sgravio Dlgs 150/2015
(Aggiornamento del 25/06/2017)
Inps Messaggio 2499 del 16/6/2017

L’art. 1, comma 240, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 proroga fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. contratto di apprendistato di primo livello), introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015,[1] in vigore dal 24 settembre 2015.


L’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 in particolare dispone che:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile.

In particolare, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) modificano il regime contributivo che deve essere applicato ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015, fissando, per la durata contrattuale, l’aliquota a carico del datore di lavoro nella misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Stante il tenore letterale della disposizione di cui alla lettera b) (“l’aliquota contributiva del 10 per cento, di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridota al 5 per cento”), il predetto regime contributivo ex art. 32, comma 1,del d.lgs. n. 150/2015 si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale. Conseguentemente, non è ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (ex art. 1, comma 773, quinto periodo, legge n. 296/2006).

Nello SMAp
Per i soli apprendisti interessati a partire dal mese di luglio 2017 modificare l'inquadramento contributivo dell'apprendista inserendo nel campo assunzione agevolata il codice J9 (oppure K9 nel settore delle miniere). Il codice deve essere ripetuto come codice DM10 e codice Ex 01m.
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