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Imposta sostitutitiva - Settore Edile - Parere definitivo
(Aggiornamento del 20/07/2008)
Riteniamo che l'elemento economico territoriale del settore edile possa essere assoggettato a "detassazione" in quanto conforme ai principi richiesti dalla normativa sulla retribuzione premiante.

Art. 38 CCNL Edilizia Industria

L'elemento economico di cui alla lettera d) sarą concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarą correlato ai risultati conseguiti in termini di produttivitą, qualitą e competitivitą nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilitą ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.

Nello SMAP coloro che condividono la nosta posizione possono insere la voce nell'apposito raggruppamento

SMAP -->Prontuario -->Voci -->(classe 904) --> (voce) 7157 -->(bottone) Raggruppa

Inserire nell'archivio la voce 205.

Allo stesso modo tutte le voci che venivano assoggettate al vecchio regime di "decontribuzione" rientrano nel nuovo regime di detassazione.

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