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Prontuario imposte e tasse - Detassazione dello straordinario
(Aggiornamento del 02/06/2008)
DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. (GU n. 124 del 28-5-2008 )


1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il
limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo
suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento;


c) in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e
redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa.


2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla
formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il
computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in
godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo
anno 2007.

Nello SMAP

L'aggiornamento procedurale è in fase di studio e di stesura intanto possiamo già affermare che il nuovo imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva sarà così composto:

1) Per il punto a) lo SMAP effettuerà la sommatora delle voci appartenenti alle classi 10,11,12,13 se la data di calcolo indicata nel cedolino è compresa tra 1 luglio 2008 e 31/12/2008 e siano state erogate a partire dal periodo di paga Luglio 2008, in questo modo escludiamo gli straordinari riferentesi a giugno 2008 ma pagati in luglio 2008 (la data di calcolo esposta in prospetti paghe dovrebbe essere 30 giugno 2008 se elaborati in automatico dalle presenze; se inseriti manualmente dall'operatore deve decidere la data con cui indicarli).

Attenzione: occorre capire come trattare le ditte che elaborano un mese per l'altro in quanto vengono esclusi gli straordinari di giugno ma verrebbero esclusi anche quelli di dicembre in quanto pagati in gennaio 2009.

2) Per il punto b) lo SMAP effettuerà la sommatora delle voci appartenenti alla classe 8 se la data di calcolo indicata nel cedolino è compresa tra 1 luglio 2008 e 31/12/2008 e siano state erogate a partire dal periodo di paga Luglio 2008 e il dipendente sia stato assunto prima del 29 maggio 2008;

3) Per il punto c) lo SMAP effettuerà la sommatoria delle voci indicate dall'operatore in una voce di raggruppamento ancora da inserire.
L'operatore deve individuare quali sono le voci, azienda per azienda o contratto per contratto, che per la loro tipologia possono rientrare nella normativa.

L'imponibile sarà condizionato al tetto massimo di 3.000 euro lordi e a un reddito da lavoro dipendente del 2007 non superiore a 30.000 euro. Per i dipendenti che rinunciano verrà inserita nell'archivio dello studio di consulenza apposita opzione per raggruppare i dipendenti che rinunciano, per iscritto, all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per i nuovi assunti occ
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