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DMAG - Termini per la presentazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata
(Aggiornamento del 22/10/2006)
Termini per la presentazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata

I termini della presentazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata, già fissati dal comma 2, art. 6, D.lgs 11 agosto 1993, n. 375 entro il 25 giorno dalla fine di ciascun trimestre, e differiti al 25 del secondo mese successivo alla fine del trimestre per le denunce presentate in via telematica, decreto ministeriale 16 febbraio 2004, sono individuati “entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento”, comma 6 art. 01 D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Pertanto le nuove scadenze sono riassunte come da sottostante tabella:

I trimestre entro il 30 aprile
II trimestre entro il 31 luglio
III trimestre entro il 31 ottobre
IV trimestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare di riferimento

Le dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola devono inoltre contenere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Solo per il 3° trimestre 2006, in via transitoria ed in sede di prima applicazione, sarà consentito, in deroga al regime previsto, la trasmissione telematica delle denunce trimestrali entro il 25 novembre 2006.
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