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Ente bilaterale artigianato - Ulteriori chiarimenti - Se l'azienda NON aderisce
(Aggiornamento del 19/09/2010)
In caso di mancata adesione alla bilateralità, a partire dalle retribuzioni del mese di luglio 2010, i datori di lavoro devono corrispondere mensilmente, a ciascun lavoratore dipendente in forza, un importo forfettario pari a € 25,00 lordi mensili denominato E.A.R. Ele-
mento Aggiuntivo della Retribuzione tenendo conto che l’importo:

a)è uguale per tutti i livelli di inquadramento
b) dovrà essere erogato per 13 mensilità
c) non è assorbibile
d) incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti
e) è escluso dal TFR
f) è proporzionato all’orario di lavoro dei lavoratori part-time, utilizzando il divisore previsto dai CCNL
g) è riproporzionato alla percentuale di retribuzione per gli apprendisti.

Oltre all’obbligo contrattuale di erogare l’Elemento Aggiuntivo della Retribuzione, l’impresa rimane soggetta all’obbligo di garantire ai propri dipendenti, qualora questi lo richiedano, le medesime prestazioni che il sistema mutualistico artigiano riconosce
ai lavoratori dipendenti dalle aziende che aderiscono agli enti bilaterali.
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