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Decreto anticrisi - Enti Bilaterali
(Aggiornamento del 09/12/2008)
Art. 19 Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

Attraverso il Fondo per l’occupazione ex art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993 il Governo intende concorrere al finanziamento di alcuni istituti che possono così sintetizzarsi:

a) indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, ivi compresi quelli ex art. 12 del D.L.vo n. 276/2003. La durata massima è di 90 giornate di indennità nell’anno solare (lo Stato “copre” la somma residua) La norma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori "coperti" in aziende destinatarie di CIG, nei contratti a tempo indeterminato con sospensioni programmate e nei contratti a tempo parziale di tipo verticale. L’indennità di disoccupazione non spetta nel caso in cui la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione trovino una propria disciplina nella normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (in sostanza, quando il lavoratore rifiuta un’offerta di lavoro senza giustificato motivo);

b) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ex art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 in favore dei dipendenti da imprese artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali sopra indicati (lo Stato “copre” la somma residua). La durata massima è di 90 giorni. Valgono le stesse limitazioni previste negli ultimi due periodi sub a);

c) in via sperimentale per il periodo 2009 – 2011 e subordinatamente ad un intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20% (lo Stato "copre" la differenza) di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o in caso di licenziamento, pari a quella ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, in favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell’intero periodo di vigenza del contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare sia a servizi per l’impiego che all’INPS, competente per territorio, sia la sospensione dell’attività lavorativa che i nominativi dei soggetti interessati: questi ultimi debbono immediatamente rendersi disponibili ad una nuova attività attraverso una dichiarazione al competente centro per l’impiego. Quest’ultimo immediatamente o, comunque, nei 5 giorni successivi, deve comunicare i nominativi a tutte le agenzie di lavoro e gli altri soggetti accreditati ex articoli 4, 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 276/2003 dei lavoratori che devono essere disponibili sia ad una ricollocazione che ad un percorso formativo finalizzato all’occupazione.


Nostra nota

L'intervento dello Stato è subordinato alla copertura da parte degli Enti Bilaterali di almento il 20%. Ovviamente gli Enti Bilaterali intervengono solo a favore dei dipendenti iscritti e non per i dipendenti non iscritti o per i quali le aziende non abbiamo versato i contributi.
Alla luce della nuova normativa riteniamo che il dipendente possa richiedere all'azienda i danni per la mancata erogazione del sostegno economico previsto sia dagli Enti Bilaterali che dallo Stato.
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