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Ulteriore detrazione trattenuta in rate - da 8 a 10 rate
(Aggiornamento del 07/03/2021)
ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE (ART. 22 - sexies)

Con la conversione il legge del DL n. 183/2020 è stato introdotto l'art. 22-sexies che riscrive l'articolo 2 del DL n. 3/2020 avente per oggetto l'ulteriore detrazione fiscale. Di fatto, vengono recepite le modifiche apportate in materia dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e dal successivo DL n. 182/2020 (cfr Aggiornamento AP n. 3/2020).

Nello specifico:

il comma 1, articolo 2 del DL n. 3/2020 disciplina l'ulteriore detrazione fiscale riconosciuta nel corso del secondo semestre 2020;
il comma 2, articolo 2 del DL n. 3/2020 regolamenta l'ulteriore detrazione fiscale spettante a partire dal periodo d'imposta 2021.

Con specifico riguardo alle operazioni di conguaglio di fine anno, il Legislatore ha previsto che l'eventuale importo di ulteriore detrazione fiscale non spettante precedentemente riconosciuto, se di ammontare superiore a euro 60, va trattenuto al lavoratore e restituito all'Erario in forma rateale a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

La legge di conversione del DL n. 183/2020, all'art. 22-sexies, va a modificare il comma 3, articolo 2 del DL n. 3/2020, stabilendo che la restituzione dell'ulteriore detrazione avvenga in dieci rate anziché in otto come precedentemente previsto.

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