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Conguaglio - Incapienti con Cassa integrazione
(Aggiornamento del 30/12/2020)
Il Decreto Rilancio ha previsto una particolare clausola di salvaguardia per preservare le agevolazioni al reddito dei lavoratori dipendenti nel periodo di emergenza Coronavirus.

In particolare l'art 128 prevede che:

sia il “bonus Renzi” di 80 Euro (art. 13, comma 1-bis del TUIR)
che il trattamento integrativo di 100 Euro che lo sostituirà dal prossimo 1º luglio (art. 1, D.L. n. 3/2020)

spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano momentaneamente incapienti, a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all’emergenza sanitaria.

Il datore di lavoro, pertanto, deve riconoscerli comunque , nel periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel D.L. n. 18/2020, assumendo come riferimento la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.

Il “bonus Renzi” non percepito nel periodo in cui si è fruito delle misure a sostegno del lavoro dovrà essere corrisposto dal sostituto d’imposta a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine per effettuare le operazioni di conguaglio.

Nello SMAP

In sede di conguaglio nel fare la verifica della capienza tra imposta lorda e detrazioni per vedere se spettano o meno i due bonus (480+600) euro , rilcalcoliamo l'imposta lordo dovuta su :

a) Imponibile Fiscale derivante da conguaglio + Imponibile perso del dipendente al netto dei contributi obbligatori dovuti all'Inps.

Quindi calcoliamo una imposta lorda teorica dovuta su A) e procediamo nel confronto con le detrazioni per lavoro dipendente.


Per capire gli importi presi in considerazione dalla procedura basta stampare il tabulato degli Imponibili persi dal sottosistema della cig. All'imponibile perso la procedura sottrae la quota di contributi dovuta dal dipendente.

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