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Conguaglio fiscale e contributivo - Autotrasporto merci - Straordinario Esenzione del 28%
(Aggiornamento del 01/12/2008)
Comunicato stampa del 27/11/2008

Resta fuori dall’imponibile il 28% delle somme percepite dagli autotrasportatori per lavoro straordinario prestato nel 2008. Un provvedimento congiunto di Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, dà attuazione alla manovra d’estate, fissando la percentuale di retribuzione percepita quest’anno per prestazioni di lavoro straordinario che non forma reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
L’agevolazione, riservata alle imprese di autotrasporto merci su strada, compete nel rispetto dell’applicazione della regola "de minimis" e, quindi, del limite complessivo di 100mila euro nell’arco di un triennio.
Quanto agli adempimenti, le somme non imponibili erogate ai dipendenti dovranno essere indicate separatamente nel modello 770 e nel Cud.

Valutazione economica della misura

Per l'azienda (per ogni 10.000 euro di straordinario):

10.000 x 28%=2800 x (Inps+Inail: c/dl) 30% = 840 (contributi risparmiati)

Per il dipendente (Per ogni 1000 euro di straordinario):

Ai fini contributivi:

1.000 x 28%=280 x 9,19% = 25,73 (contributi risparmiati)

Ai fini fiscali:

Nel primo semestre: 500 euro esentasse (tasse risparmiate + abbattimento imponibile ordinario per detrazioni)
Nel secondo semestre: 500 euro assoggettati al 10% (tasse risparmiate + abbattimento imponibile ordinario per detrazioni)

Nello SMAP:

Stiamo studiando e lavorando

Cosa potete fare voi:

1)Inviduare ditte e dipendenti rientranti nella normativa
2) Non effettuare il calcolo del cedolino del mese di dicembre (mensilità ordinaria) prima di un nostro aggiornamento sull'argomento
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