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Conguaglio 2007 - Bonus incapienti - Decreto 8 Novembre 2007
(Aggiornamento del 02/12/2007)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29/11/2007 è stato pubblicato il Decreto 8 novembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di erogazione delle somme.

Facedo riferimento al contesto SMAP rientrano:

1) Dipendenti
2) Collaboratori
3) Soci di cooperative

A condizione che:

1) Siano stati nel 2006 soggetti passivi dell'IRE (e quindi abbiano avuto dei redditi);
2) Risiedano in Italia
3) Nel 2006 l'imposta netta sia stata pari a zero
4) Non siano stati fiscalmente a carico di altri soggetti
5) Il reddito complessivo 2006 non sia superiore a 50.000 euro

Il sostituto di imposta deve erogare il bonus in via automatica se:

Ai soggetti titolari dei redditi indicati nelle lettere a) e c) dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 prestano l'attivita'
lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD) di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto legge
1° ottobre 2007, n. 159, e' attribuito in via automatica, salvo espressa rinuncia del beneficiario, dal medesimo sostituto d'imposta
nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla predetta certificazione.

Il sostituto di imposta deve erogare il bonus ai dipendenti che fanno richiesta negli altri casi:

I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), del presente decreto,
da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD) relativa al periodo d'imposta 2006 possono richiedere l'erogazione del beneficio tributario di cui all'art. 44,
commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 al sostituto d'imposta che corrisponde i predetti redditi nel mese di dicembre
2007 attestando per iscritto, con riferimento al periodo d'imposta 2006:
a) che l'imposta netta e' pari a zero;
b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale adempimento;
c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;
d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico nella stessa misura di cui si e' eventualmente gia' fruito.

Dopo averlo ricevuto il dipendente dichiara di non averne diritto:

I soggetti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 che hanno ricevuto il beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n.
159 del 2007 sono obbligati a comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta, e comunque entro i termini di effettuazione delle
operazioni di conguaglio dei redditi relativi all'anno 2008, di non averne diritto. In tal caso, il sostituto d'imposta e' tenuto a
recuperare il beneficio tributario erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga o di pensione successivi a quello nel
quale e' resa la comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio.

In caso di incapienza non viene dato a nessuno :

Il sostituto d'imposta attribuisce il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge n. 159 del 2007 solo se il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 e' sufficiente a garantire il beneficio
medesimo per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio
tributario e' sufficiente a garan
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