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Conguaglio 2007 - Bonus incapienti - art. 44 del D.L. n. 159 del 2007 - testo provvisorio
(Aggiornamento del 25/11/2007)
Art. 44.
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di pił soggetti la somma e' ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalitą di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonche' le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
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