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Addizionale Comunale - Conguaglio fiscale e acconto -- Si cambia ancora
(Aggiornamento del 29/04/2007)
L’esenzione viene applicata automaticamente, da parte del sostituto d’imposta, anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente, se il reddito imponibile dell’anno precedente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal Comune di residenza.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, il sostituto d’imposta dovrà indicare nelle annotazioni del Cud che non sono state operate ritenute in acconto dell’addizionale comunale in applicazione automatica dell’esenzione.

Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di contribuenti che hanno diritto all’esenzione, il sostituto d’imposta provvede alla restituzione nelle mensilità successive e comunque in sede di conguaglio.

Se in sede di dichiarazione dei redditi, o in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il reddito imponibile risulta superiore alla fascia di esenzione, l’imposta sarà versata dal contribuente, oppure la
relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d’imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.

Fonte: Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2007
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